Art. 682 Servizio matricolare 1. Il servizio matricolare delle Forze armate, anche avvalendosi di sistemi informatici, individua e acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego e il trattamento economico. 2. Il presente capo si applica a tutto il personale delle Forze armate, in servizio e in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 1124.