Art. 682 
 
                        Servizio matricolare 
 
1. Il servizio matricolare delle Forze armate, anche  avvalendosi  di
sistemi informatici, individua e acquisisce  le  notizie  curriculari
del   proprio   personale   rilevanti   per   lo   stato   giuridico,
l'avanzamento, l'impiego e il trattamento economico. 
2. Il presente capo si applica  a  tutto  il  personale  delle  Forze
armate, in servizio e in congedo, nei limiti delle previsioni di  cui
all'articolo 1124.