Art. 683 
 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente capo, si intende per; 
a)  «documento   unico   matricolare»:   il   documento   individuale
informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce; 
b) «evento di  interesse»:  il  fatto  informativo  da  acquisire  al
documento unico matricolare; 
c) «dato matricolare»: l'informazione contenuta nel  documento  unico
matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse; 
d)  «fascicolo  personale»:  la   raccolta   dei   documenti,   anche
informatici o  riprodotti  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005,  afferenti  al  militare,  anche  se  non
formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare; 
e) «validazione»: la verifica del documento  presente  nel  fascicolo
personale  quale  evento  di  interesse,  nonche'  la  sua   corretta
acquisizione al documento unico matricolare; 
f)  «impianto»  del  documento  unico   matricolare:   la   procedura
informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 82
del 2005, di acquisizione al documento unico  matricolare  del  primo
evento di interesse; 
g)  «rilascio»:  la  consegna,  anche  in  formato  elettronico,  del
documento unico matricolare o di parte di esso; 
h) «certificazione»: la comunicazione, anche in formato  elettronico,
di uno o piu' dati  rilevati  dal  documento  unico  matricolare  del
militare; 
i) «parifica»: la procedura di confronto tra  i  dati  del  documento
unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al  fine  di
verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse; 
l) «addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione  del
servizio matricolare; 
m) «regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi  dell'articolo
71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 . 
 
 
          Note all'art. 683: 
          - Il testo degli artt. 23 e 71 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005,  n.
          112, e' il seguente: 
          «Art 23. (Copie di atti  e  documenti  informatici).  -  1.
          All'articolo  2712  del  codice  civile  dopo  le   parole:
          «riproduzioni fotografiche» e'  inserita  la  seguente:  «,
          informatiche». 
          2. I  duplicati,  le  copie,  gli  estratti  del  documento
          informatico,  anche  se  riprodotti  su  diversi  tipi   di
          supporto, sono validi a tutti  gli  effetti  di  legge,  se
          conformi alle vigenti regole tecniche. 
          2-bis.  Le  copie  su  supporto   cartaceo   di   documento
          informatico,  anche  sottoscritto  con  firma   elettronica
          qualificata o con firma  digitale,  sostituiscono  ad  ogni
          effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la  loro
          conformita' all'originale in tutte  le  sue  componenti  e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
          3. I documenti informatici contenenti copia o  riproduzione
          di atti pubblici, scritture private e documenti in  genere,
          compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni  tipo,
          spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati  e
          dai pubblici ufficiali, hanno  piena  efficacia,  ai  sensi
          degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e'
          apposta o associata, da parte di colui che  li  spedisce  o
          rilascia, una firma  digitale  o  altra  firma  elettronica
          qualificata. 
          4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi  tipologia
          di documenti analogici originali,  formati  in  origine  su
          supporto cartaceo o  su  altro  supporto  non  informatico,
          sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
          sono  tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale   e'
          assicurata da chi  lo  detiene  mediante  l'utilizzo  della
          propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche
          di cui all'articolo 71. 
          5. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          possono  essere  individuate   particolari   tipologie   di
          documenti  analogici  originali  unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico. 
          6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti
          di cui  al  comma  3,  esonera  dalla  produzione  e  dalla
          esibizione  dell'originale  formato  su  supporto  cartaceo
          quando richieste ad ogni effetto di legge. 
          7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di  esibizione  di
          documenti previsti dalla legislazione vigente si  intendono
          soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di
          documenti informatici,  se  le  procedure  utilizzate  sono
          conformi   alle   regole   tecniche   dettate   ai    sensi
          dell'articolo 71 di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze.». 
          «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  Le  regole  tecniche
          previste nel presente codice sono dettate, con decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro  per   la   funzione   pubblica   e   con   le
          amministrazioni di volta in  volta  indicate  nel  presente
          codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  ed  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere
          tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza  tecnica
          con  le   regole   tecniche   sul   sistema   pubblico   di
          connettivita' e  con  le  regole  di  cui  al  disciplinare
          pubblicato in allegato B al decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
          1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
          Consiglio dei Ministri emanati  su  proposta  del  Ministro
          delegato per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche e di sicurezza per il  funzionamento  del  sistema
          pubblico di connettivita'. 
          1-ter. Le regole tecniche di cui al  presente  codice  sono
          dettate  in  conformita'  alle  discipline  risultanti  dal
          processo  di  standardizzazione   tecnologica   a   livello
          internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 
          2. Le regole tecniche vigenti nelle  materie  del  presente
          codice restano in vigore  fino  all'adozione  delle  regole
          tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».