Art. 684 Documento unico matricolare 1. Il documento unico matricolare e' impiantato, per ogni militare delle Forze armate, sulla base di apposito modello approvato con determinazione ministeriale, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nell'articolo 685. 2. Gli eventi di interesse matricolare di cui alle lettere e), h), l), m), numero 1), e o), numero 1), dell'articolo 685 possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformita' alle previsioni indicate nel medesimo articolo. 3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, le Forze armate, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attivita' matricolari, indicate nell'articolo 686, esegue i seguenti tipi di operazioni: a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi; b) registrazione; c) organizzazione; d) conservazione; e) consultazione; f) elaborazione; g) selezione; h) estrazione; i) utilizzo e blocco; l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.
Note all'art. 684: - Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, e' il seguente: «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunita'; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale; n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».