Art. 684 
 
                     Documento unico matricolare 
 
1. Il documento unico matricolare e' impiantato,  per  ogni  militare
delle Forze armate, sulla base  di  apposito  modello  approvato  con
determinazione  ministeriale,  dove  sono  acquisiti  gli  eventi  di
interesse indicati nell'articolo 685. 
2. Gli eventi di interesse matricolare di cui alle  lettere  e),  h),
l), m), numero  1),  e  o),  numero  1),  dell'articolo  685  possono
concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in  relazione
alle finalita' di cui all'articolo 112  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, da  trattarsi  in  conformita'  alle  previsioni
indicate nel medesimo articolo. 
3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, le Forze armate,  oltre
alle operazioni strettamente correlate  alle  attivita'  matricolari,
indicate nell'articolo 686, esegue i seguenti tipi di operazioni: 
a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi; 
b) registrazione; 
c) organizzazione; 
d) conservazione; 
e) consultazione; 
f) elaborazione; 
g) selezione; 
h) estrazione; 
i) utilizzo e blocco; 
l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge. 
 
 
          Note all'art. 684: 
          - Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 30  giugno
          2003, n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali.), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
          luglio 2003, n. 174, e' il seguente: 
          «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1.
          Si considerano di rilevante interesse  pubblico,  ai  sensi
          degli articoli 20 e 21, le  finalita'  di  instaurazione  e
          gestione da parte  di  soggetti  pubblici  di  rapporti  di
          lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche  non
          retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
          altre forme di impiego che non comportano  la  costituzione
          di un rapporto di lavoro subordinato. 
          2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui  al
          comma 1, si intendono ricompresi,  in  particolare,  quelli
          effettuati al fine di: 
          a)  applicare  la  normativa  in  materia  di  collocamento
          obbligatorio e  assumere  personale  anche  appartenente  a
          categorie protette; 
          b) garantire le pari opportunita'; 
          c) accertare il possesso di particolari requisiti  previsti
          per l'accesso a specifici impieghi,  anche  in  materia  di
          tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la  sussistenza
          dei  presupposti  per  la  sospensione  o   la   cessazione
          dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di  sede  per
          incompatibilita'   e   il    conferimento    di    speciali
          abilitazioni; 
          d) adempiere ad obblighi connessi  alla  definizione  dello
          stato   giuridico   ed   economico,   ivi    compreso    il
          riconoscimento  della  causa  di   servizio   o   dell'equo
          indennizzo, nonche'  ad  obblighi  retributivi,  fiscali  o
          contabili, relativamente al  personale  in  servizio  o  in
          quiescenza, ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e
          benefici assistenziali; 
          e)  adempiere  a  specifici  obblighi  o  svolgere  compiti
          previsti dalla normativa in materia di igiene  e  sicurezza
          del lavoro o  di  sicurezza  o  salute  della  popolazione,
          nonche' in materia sindacale; 
          f) applicare, anche  da  parte  di  enti  previdenziali  ed
          assistenziali, la normativa in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  ivi  compresa  quella  integrativa,  anche   in
          applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804
          del   Capo   provvisorio   dello   Stato,   riguardo   alla
          comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
          elettronica, agli istituti di  patronato  e  di  assistenza
          sociale, alle  associazioni  di  categoria  e  agli  ordini
          professionali   che   abbiano    ottenuto    il    consenso
          dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in  relazione  a
          tipi di dati individuati specificamente; 
          g)  svolgere  attivita'  dirette   all'accertamento   della
          responsabilita'  civile,  disciplinare   e   contabile   ed
          esaminare i  ricorsi  amministrativi  in  conformita'  alle
          norme che regolano le rispettive materie; 
          h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
          partecipare alle procedure di arbitrato o di  conciliazione
          nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
          lavoro; 
          i)   salvaguardare   la   vita   o   l'incolumita'   fisica
          dell'interessato o di terzi; 
          l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti  e  applicare
          la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte
          di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; 
          m) applicare la normativa in materia di incompatibilita'  e
          rapporti di lavoro a tempo parziale; 
          n) svolgere l'attivita'  di  indagine  e  ispezione  presso
          soggetti pubblici; 
          o) valutare la qualita' dei servizi resi  e  dei  risultati
          conseguiti. 
          3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed  o)
          del comma 2 e' consentita in  forma  anonima  e,  comunque,
          tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».