Art. 687 Competenze 1. La Direzione generale per il personale militare sovrintende alle attivita' matricolari delle Forze armate. 2. Il servizio matricolare delle Forze armate e' gestito, a livello centrale, dalla Direzione generale per il personale militare, dagli Stati maggiori e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e, a livello periferico, dai comandi e reparti individuati con decreto del Ministro della difesa. 3. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia: a) le procedure e le modalita' di gestione del documento unico matricolare; b) le attivita' di cui all' articolo 686; c) l'organizzazione del servizio di cui al comma 2; d) le attivita' del personale addetto alla matricola.