Art. 687 
 
                             Competenze 
 
1. La Direzione generale per il personale militare  sovrintende  alle
attivita' matricolari delle Forze armate. 
2. Il servizio matricolare delle Forze armate e' gestito,  a  livello
centrale, dalla Direzione generale per il personale  militare,  dagli
Stati maggiori e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e,  a
livello periferico, dai comandi e reparti individuati con decreto del
Ministro della difesa. 
3.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  individuate   e
disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia: 
a) le procedure e  le  modalita'  di  gestione  del  documento  unico
matricolare; 
b) le attivita' di cui all' articolo 686; 
c) l'organizzazione del servizio di cui al comma 2; 
d) le attivita' del personale addetto alla matricola.