Art. 517. 
                     A p p l i c a b i l i t a' 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  al  personale
ispettivo, direttivo e docente  di  ruolo  degli  istituti  e  scuole
statali di ogni ordine e grado, escluse le  universita',  compresi  i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e  degli  istituti
tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle  accademie
di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale  di
danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti  accompagnatori,
nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali  e
degli educandati femminili dello Stato,  dei  convitti  annessi  agli
istituti  di  istruzione  tecnica  e  professionale.   Si   applicano
altresi', in quanto compatibili, al personale  non  di  ruolo,  salva
diversa particolare disposizione della disciplina del  personale  non
di ruolo statale.