Art. 924.
(Obbligo del rimpatrio).
Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso
da quello di assunzione, l'esercente e' tenuto a provvedere al
rimpatrio del lavoratore.
Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa del
lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal
secondo comma dell'articolo 909, l'esercente ha diritto ad essere
rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura e
spese dell'autorita' aeronautica o dell'autorita' consolare.
L'autorita' aeronautica emette ingiunzione a carico dell'esercente
per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.