(Codice della navigazione-art. 924)
                              Art. 924. 
                      (Obbligo del rimpatrio). 
 
  Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in  luogo  diverso
da quello di  assunzione,  l'esercente  e'  tenuto  a  provvedere  al
rimpatrio del lavoratore. 
 
  Se  la  risoluzione  del  contratto  e'  avvenuta  per  colpa   del
lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti  dal
secondo comma dell'articolo 909, l'esercente  ha  diritto  ad  essere
rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio. 
 
  Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura e
spese  dell'autorita'   aeronautica   o   dell'autorita'   consolare.
L'autorita' aeronautica emette ingiunzione  a  carico  dell'esercente
per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.