(Codice della navigazione-art. 925)
                              Art. 925. 
               (Contenuto dell'obbligo di rimpatrio). 
 
  L'obbligo di provvedere al rimpatrio del  lavoratore  comprende  le
spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il  mantenimento,  fino
all'arrivo a destinazione, nonche' durante l'eventuale  ricovero  per
sorveglianza sanitaria. 
 
  Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente,
l'esercente e' tenuto  a  corrispondere  al  lavoratore,  durante  il
rimpatrio,  una  indennita'  giornaliera   pari   alla   retribuzione
deteraninata ai sensi dell'articolo 923. 
 
  In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente e' altresi'  tenuto
a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessarii.