Art. 925.
(Contenuto dell'obbligo di rimpatrio).
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le
spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino
all'arrivo a destinazione, nonche' durante l'eventuale ricovero per
sorveglianza sanitaria.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente,
l'esercente e' tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il
rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione
deteraninata ai sensi dell'articolo 923.
In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente e' altresi' tenuto
a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessarii.