(Codice della navigazione-art. 926)
                              Art. 926. 
            (Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito). 
 
  Se il lavoratore e' sbarcato per malattia o lesioni, il  comandante
deve depositare presso l'autorita' aeronautica o quella consolare  la
somma necessaria per la cura e  il  rimpatrio,  nonche'  l'indennita'
spettante al lavoratore ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo
precedente. 
 
  All'estero, dove non sia autorita' consolare,  il  comandante  deve
provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di  cura,  depositando
presso l'ente o la persona incaricata della cura  le  somme  indicate
nel comma precedente. 
 
  Se  il  rimpatrio  deve  avvenire  prima  che  il  lavoratore   sia
completamente guarito, vi si provvede seguendo  le  prescrizioni  del
medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio
deve compiersi per aria o per mare, esso e'  effettuato,  qualora  le
prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o  su  nave  provvisti
del servizio sanitario.