Art. 926.
(Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito).
Se il lavoratore e' sbarcato per malattia o lesioni, il comandante
deve depositare presso l'autorita' aeronautica o quella consolare la
somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonche' l'indennita'
spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo
precedente.
All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve
provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando
presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate
nel comma precedente.
Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia
completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del
medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio
deve compiersi per aria o per mare, esso e' effettuato, qualora le
prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti
del servizio sanitario.