Art. 927.
(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo
di assunzione.
Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e' aumento di
spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del
lavoratore stesso in altra localita' da lui indicata.