(Codice della navigazione-art. 927)
                              Art. 927. 
                        (Luogo di rimpatrio). 
 
  Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel  luogo
di assunzione. 
 
  Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e'  aumento  di
spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del
lavoratore stesso in altra localita' da lui indicata.