Art. 928.
(Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile).
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore puo' essere
soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente
occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di
rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico
dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo
di rimpatrio.
Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo
dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, e' inferiore alla
indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925,
l'esercente e' tenuto a corrispondergli la differenza.