(Codice della navigazione-art. 928)
                              Art. 928. 
         (Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile). 
 
  L'obbligo di provvedere al rimpatrio  del  lavoratore  puo'  essere
soddisfatto,  procurando  alla  persona  sbarcata   una   conveniente
occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di
rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono  a  carico
dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo
di rimpatrio. 
 
  Se   la   retribuzione,   percepita   dal   lavoratore   a    bordo
dell'aeromobile  sul  quale  viene  imbarcato,  e'   inferiore   alla
indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925,
l'esercente e' tenuto a corrispondergli la differenza.