(Codice della navigazione-art. 929)
                              Art. 929. 
      (Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani). 
 
  Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri  assunti
su aeromobili nazionali, purche' gli  Stati  di  cui  essi  hanno  la
cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.