(CODICE CIVILE-art. 846)
                              Art. 846. 
 
                     (Minima unita' colturale). 
 
  Nei  trasferimenti  di  proprieta',   nelle   divisioni   e   nelle
assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati
a coltura o suscettibili di  coltura,  e  nella  costituzione  o  nei
trasferimenti di diritti reali sui  terreni  stessi  non  deve  farsi
luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unita' colturale. 
 
  S'intende per  minima  unita'  colturale  l'estensione  di  terreno
necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se
non si tratta di terreno appoderato, per esercitare  una  conveniente
coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.