(CODICE CIVILE-art. 848)
                              Art. 848. 
 
                    (Sanzione dell'inosservanza). 
 
  Gli atti compiuti contro il divieto dell'art.  846  possono  essere
annullati  dall'autorita'  giudiziaria,  su  istanza   del   pubblico
ministero. L'azione  si  prescrive  in  tre  anni  dalla  data  della
trascrizione dell'atto.