(CODICE CIVILE-art. 851)
                              Art. 851. 
 
                      (Trasferimenti coattivi). 
 
  Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre  il
piano di riordinamento. 
 
  Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi
a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi  a
rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.