(CODICE CIVILE-art. 852)
                              Art. 852. 
 
                (Terreni esclusi dai trasferimenti). 
 
  Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo  precedente  sono
esclusi: 
    1) gli appezzamenti  forniti  di  casa  di  abitazione  civile  o
colonica; 
    2) i terreni adiacenti ai fabbricati e  costituenti  di  pendenze
dei medesimi; 
    3) le aree fabbricabili; 
    4) gli orti, i giardini, i parchi; 
    5) i terreni necessari per  piazzali  o  luoghi  di  deposito  di
stabilimenti industriali o commerciali; 
    6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad  altri
gravi rischi; 
    7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione  o
singolarita'  di  coltura  presentano  caratteristiche  di   spiccata
individualita'.