(CODICE CIVILE-art. 853)
                              Art. 853. 
 
                 (Trasferimento dei diritti reali). 
 
  Nei trasferimenti  coattivi  le  servitu'  prediali  sono  abolite,
conservate  o  create  in  relazione  alle   esigenze   della   nuova
sistemazione. 
 
  Gli altri diritti reali di godimento sono  trasferiti  sui  terreni
assegnati in cambio e,  qualora  non  siano  costituiti  su  tutti  i
terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti  soltanto  su  una
parte determinata del fondo assegnato in cambio, che  corrisponda  in
valore ai terreni su cui esistevano. 
 
  Le ipoteche che non siano  costituite  su  tutti  i  terreni  dello
stesso proprietario sono trasferite sul fondo di  nuova  assegnazione
per una quota corrispondente  in  valore  ai  terreni  su  cui  erano
costituite. In caso di espropriazione forzata  dell'immobile  gravato
da ipoteca su una quota, l'immobile e' espropriato per  intero  e  il
credito e' collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte  del
prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.