(CODICE CIVILE-art. 855)
                              Art. 855. 
 
       (Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento). 
 
  Con  l'approvazione  del  piano  di  riordinamento  si  operano   i
trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali;  sono  anche
costituite le servitu' imposte nel piano stesso.