(CODICE CIVILE-art. 856)
                              Art. 856. 
 
              (Competenza dell'autorita' giudiziaria). 
 
  Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti  e'  salva  la
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria  per  la  tutela  dei
diritti degli interessati. L'autorita' giudiziaria non puo'  tuttavia
con  le  sue  decisioni  provocare  una  revisione   del   piano   di
riordinamento, ma puo' procedere alla conversione e  liquidazione  in
danaro dei diritti da essa accertati. 
 
  Il credito relativo e' privilegiato a norma delle leggi speciali.