Art. 348. 
 
              Esercizio congiunto dei rami vita e danni 
 
  1.  In  deroga  all'obbligo  di  limitazione  dell'oggetto  sociale
all'esercizio  dei  rami  vita  o  dei  rami  danni,  della  relativa
riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', di  cui
all'articolo 11, comma 2, e'  consentito  l'esercizio  congiunto  dei
rami vita e danni alle imprese a cio' autorizzate alla  data  del  15
marzo 1979. 
  2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita  congiuntamente  i
rami vita e danni ha l'obbligo di  tenere,  per  ciascuna  delle  due
attivita',   una   gestione   distinta.   L'ISVAP   stabilisce,   con
regolamento, i criteri  e  le  modalita'  di  rappresentazione  della
gestione separata, prevedendo l'obbligo di: 
    a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o  del  fondo
di garanzia se mutua di assicurazione, e delle  riserve  patrimoniali
e' attribuita a ciascuna gestione; 
    b) tenere le  scritture  contabili  in  modo  che,  per  ciascuna
gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la  disponibilita'
del margine di solvibilita' richiesto; 
    c)  attribuire  gli   elementi   costitutivi   del   margine   di
solvibilita',  specifici  di  ciascuna  attivita',  al   margine   di
solvibilita' della corrispondente gestione. 
    3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di  cui  al  comma  2
puo',  previa  autorizzazione  dell'ISVAP,  utilizzare  per  l'una  o
l'altra  gestione  gli  elementi  costitutivi  del  patrimonio  netto
inclusi nel margine di solvibilita' disponibile. 
  4. Le imprese di assicurazione  con  sede  legale  in  altri  Stati
membri, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice
operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi  e  che
sono autorizzate nei rispettivi Stati ad  esercitare,  congiuntamente
uno o piu' rami vita e danni,  possono  continuare  ad  esercitare  i
medesimi rami nel  territorio  della  Repubblica  sia  in  regime  di
stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
imprese che successivamente alla data  di  cui  al  comma  1  vengono
autorizzate ad  esercitare  congiuntamente  i  rami  vita  e  i  rami
infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui
al comma 2, lettera b), con  il  bilancio  in  corso  alla  data  del
rilascio dell'autorizzazione.