Art. 352. 
 
           Coordinamento formale con altre norme di legge 
 
  1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la  protezione  dei
dati personali le  parole:  "dell'articolo  2,  comma  5-quater,  del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dall'articolo  135  del  codice  delle
assicurazioni private". 
  2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, le parole: "del decreto legislativo  26  maggio
1997, n. 173" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dell'articolo  88,
commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95,  comma  2,  del  codice
delle assicurazioni private". Nell'articolo 1, comma 1,  lettera  e),
del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le  parole:  "dei
decreti legislativi 17 marzo 1995, n.  174  e  175"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1,  lettera  t),  del  codice
delle assicurazioni private". 
  3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, le parole: "lettera e) del  decreto  legislativo
17  aprile  2001,   n.   239"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dell'articolo  1,  comma  1,   lettera   cc),   del   codice   delle
assicurazioni private". 
  4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, le parole: "le norme sulle  assicurazioni  e  le
relative disposizioni attuative" sono sostituite dalle seguenti:  "il
codice delle assicurazioni private". 
  5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma  2,  della
legge 9 gennaio 1991, n.  20"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e
dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private". 
  6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma  2,  della
legge 9 gennaio 1991, n.  20"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e
dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private". 
  7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: "dalla  normativa  in  materia  di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla  legge  12
agosto 1982, n. 576" sono sostituite dalle seguenti: "dal titolo VII,
capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e  IV  del  codice  delle
assicurazioni private". 
  8. Sono  fatti  salvi  i  poteri  attribuiti  alla  Commissione  di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto  2004,  n.
243. 
 
          Nota all'art. 352: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  120  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la  vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure  e
          le modalita' di  funzionamento  della  banca  di  dati  dei
          sinistri istituita per la prevenzione  e  il  contrasto  di
          comportamenti fraudolenti nel settore  delle  assicurazioni
          obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore  immatricolati  in
          Italia,   stabilisce   le   modalita'   di   accesso   alle
          informazioni raccolte  dalla  banca  dati  per  gli  organi
          giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
          materia  di  prevenzione  e  contrasto   di   comportamenti
          fraudolenti nel settore delle  assicurazioni  obbligatorie,
          nonche'  le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso   alle
          informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 
              2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
          al comma 1  dei  dati  personali  sono  consentiti  per  lo
          svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 
              3. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 135 del codice
          delle assicurazioni private.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Ambito  di  applicazione)  -  1.  Il  presente
          decreto si applica a: 
                a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
          alla negoziazione in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi
          Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di  cui
          alla lettera d); 
                b) le societa' aventi  strumenti  finanziari  diffusi
          tra il pubblico di cui all'art. 116 del testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
          lettera d); 
                c) le banche italiane di cui  all'art.  1  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive   modificazioni;   le    societa'    finanziarie
          capogruppo dei gruppi bancari  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'art. 64 del decreto legislativo n.  385  del  1993;  le
          societa' di intermediazione mobiliare di  cui  all'art.  1,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  n.  58  del
          1998; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art.
          1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del  1998;  le
          societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107
          del decreto legislativo n. 385 del 1993;  gli  istituti  di
          moneta elettronica di  cui  al  titolo  V-bis  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993; 
                d) le societa'  che  esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1  e  2,  e
          quelle di cui  all'art.  95,  comma  2,  del  codice  delle
          assicurazioni private»; 
                e)  le  societa'  incluse,  secondo   i   metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse  da  quelle
          indicate alle lettere da a) a d); 
                f)  le  societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
          lettere da a)  ad  e)  e  diverse  da  quelle  che  possono
          redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata,   ai   sensi
          dell'art. 2435-bis  del  codice  civile,  che  redigono  il
          bilancio consolidato; 
                g)  le  societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
          lettere da a)  ad  f)  e  diverse  da  quelle  che  possono
          redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata,   ai   sensi
          dell'art. 2435-bis del codice civile.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n.  142,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente decreto
          si intende per: 
                a) testo unico bancario, di seguito  denominato  TUB:
          il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni; 
                b) testo unico della finanza, di  seguito  denominato
          TUF: il decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni; 
                c) banca: l'impresa  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera b), del TUB; 
                d)  istituto  di  moneta  elettronica,   di   seguito
          denominato IMEL: l'impresa di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettera h-bis), del TUB; 
                e) impresa di  assicurazione:  l'impresa  autorizzata
          all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   ai    sensi
          dell'art.  1,  comma  1,  lettera  t),  del  codice   delle
          assicurazioni private; 
                f) imprese di investimento: le imprese i cui all'art.
          1, comma 1, lettera h), de TUF; 
                g)  impresa  regolamentata:  una  banca,   un   IMEL,
          un'impresa di assicurazione o un'impresa  di  investimento,
          autorizzati in Italia  o  in  un  altro  Paese  dell'Unione
          europea; 
                h) societa' di gestione patrimoniale: le societa'  di
          gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettere o)  e  o-bis),
          del TUF; 
                i)  impresa  di  riassicurazione:  un'impresa,   come
          definita dall'art. 1, comma  1,  lettera  cc),  del  codice
          delle assicurazioni private; 
                l) norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice  delle
          assicurazioni private; 
                m) settore finanziario: il settore composto di una  o
          piu' delle seguenti imprese: 
                  1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario
          di cui agli articoli 106 o 107  del  TUB  o  un'impresa  di
          servizi bancari ausiliari di cui all'art. 1, paragrafo  23,
          della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento
          europeo e del Consiglio (settore bancario); 
                  2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di
          riassicurazione   o   una   societa'   di    partecipazione
          assicurativa (settore assicurativo); 
                  3) un'impresa di investimento o un ente finanziario
          ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  5,   della   direttiva
          2000/12/CE (settore servizi di investimento); 
                  4)  una  societa'  di  partecipazione   finanziaria
          mista; 
                n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che
          soddisfi le condizioni di cui all'art. 3; 
                o) settore finanziario  di  maggiori  dimensioni:  il
          settore  finanziario   all'interno   di   un   conglomerato
          finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3,
          piu' elevato; ai  fini  di  tale  valutazione,  il  settore
          bancario  e  quello  dei  servizi  di   investimento   sono
          considerati congiuntamente; 
                p)  settore  finanziario  di  minori  dimensioni:  il
          settore  finanziario   all'interno   di   un   conglomerato
          finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3,
          meno elevato; ai  fini  di  tale  valutazione,  il  settore
          bancario  e  quello  dei  servizi  di   investimento   sono
          considerati congiuntamente; 
                q) impresa madre: l'impresa  che  controlla  un'altra
          impresa ai sensi dell'art. 26  del  decreto  legislativo  9
          aprile  1991,  n.  127,  e  ogni   impresa   che   eserciti
          un'influenza  dominante  su  un'altra  impresa   ai   sensi
          dell'art. 23, comma 2, del TUB e dell'art. 72, comma 2, del
          codice delle assicurazioni private; 
                r) impresa figlia: un'impresa soggetta  al  controllo
          di un'altra impresa  ai  sensi  dell'art.  26  del  decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa  su
          cui un'impresa madre  eserciti  un'influenza  dominante  ai
          sensi dell'art. 23, comma 2, del TUB e dell'art. 72,  comma
          2, del codice delle assicurazioni private; tutte le imprese
          figlie di imprese sono parimenti considerate imprese figlie
          dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; 
                s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da
          titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando
          una situazione di legame durevole con esse, sono  destinati
          a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si  ha  comunque
          partecipazione  quando  un  soggetto  e',  direttamente   o
          tramite un legame di controllo, titolare di  almeno  il  20
          per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 
                t) gruppo:  un  insieme  di  imprese  composto  dalla
          impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui
          l'impresa  madre  o  le  imprese   figlie   detengono   una
          partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a  direzione
          unitaria in virtu' di accordi o clausole  statutarie  e  da
          quelle in cui gli organi di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  sono  costituiti  in  maggioranza  dalle  stesse
          persone; 
                u) stretti legami: i legami tra due  o  piu'  persone
          fisiche o giuridiche consistenti in: 
                  1) una partecipazione, ossia il fatto  di  detenere
          direttamente, o tramite un legame di controllo, il  20  per
          cento o  piu'  dei  diritti  di  voto  o  del  capitale  di
          un'impresa; 
                  2) un legame di controllo come  definito  dall'art.
          26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; 
                  3) una situazione nella quale due  o  piu'  persone
          fisiche o giuridiche siano legate in modo  duraturo  a  una
          stessa persona da un legame di controllo; 
                v)  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista:
          un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata,  che
          insieme con le sue imprese figlie, di cui  almeno  una  sia
          un'impresa regolamentata con  sede  principale  nell'Unione
          europea, e con altre imprese  costituisca  un  conglomerato
          finanziario; 
                z) autorita' competenti: le autorita'  nazionali  dei
          Paesi dell'Unione europea preposte, in  forza  di  legge  o
          regolamento, all'esercizio della  vigilanza  sulle  banche,
          sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione,  sulle  imprese
          di investimento, sia a livello di singola  impresa  che  di
          gruppo; 
                aa) autorita' competenti rilevanti: 
                  1) le autorita' competenti  dei  Paesi  dell'Unione
          europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a
          livello  di  gruppo  su  qualsiasi  impresa   regolamentata
          appartenente ad un conglomerato finanziario; 
                  2) il coordinatore se diverso  dalle  autorita'  di
          cui al numero 1; 
                  3) le altre autorita'  competenti  interessate,  se
          ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2;
          queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
          mercato delle imprese  regolamentate  del  conglomerato  in
          altri Stati comunitari, specie se  essa  supera  il  5  per
          cento, e dell'importanza all'interno  del  conglomerato  di
          qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un  altro
          Stato membro; 
                bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita'  di
          vigilanza  italiane  competenti   sui   settori   bancario,
          assicurativo e dei servizi di investimento; 
                cc) operazioni intragruppo: tutte  le  operazioni  in
          cui l'adempimento di  un'obbligazione,  contrattuale  o  di
          altra natura, dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  a
          favore  delle  imprese  regolamentate  appartenenti  ad  un
          conglomerato   finanziario    dipende,    direttamente    o
          indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo  o  da
          qualsiasi persona fisica o giuridica  legata  alle  imprese
          appartenenti a quel gruppo da stretti legami; 
                dd) concentrazione dei rischi: tutte  le  esposizioni
          con  un  rischio  di  perdita  potenziale  per  le  imprese
          appartenenti a  uno  stesso  conglomerato  finanziario,  di
          portata  tale  da  compromettere  la  solvibilita'   o   la
          posizione finanziaria generale delle imprese  regolamentate
          appartenenti  al  conglomerato;  tali  esposizioni  possono
          essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio  di
          investimento, rischio  assicurativo,  rischio  di  mercato,
          altri rischi oppure ad una combinazione o  interazione  dei
          rischi precedenti; 
                ee)    requisiti    di    adeguatezza    patrimoniale
          complessivi:  l'ammontare  minimo  dei  fondi   propri   di
          un'impresa regolamentata a fronte  dei  rischi  complessivi
          della propria attivita', calcolato per le  singole  imprese
          in base alle rispettive norme settoriali; 
                ff)   vigilanza   supplementare    a    livello    di
          conglomerato: la vigilanza  ulteriore,  rispetto  a  quella
          prevista da ogni ordinamento nazionale di settore,  che  si
          effettua   considerando   unitariamente   il   conglomerato
          finanziario, ai fini stabiliti all'art. 2, comma 1.». 
              «Art. 13 (Poteri supplementari e misure di  esecuzione)
          - 1.  In  caso  di  mancata  osservanza  dei  requisiti  di
          vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a  10  da
          parte  delle  imprese  regolamentate  appartenenti  ad   un
          conglomerato finanziario o  qualora  tali  requisiti  siano
          rispettati ma  la  solvibilita'  sia  comunque  compromessa
          oppure   qualora   le   operazioni   intragruppo    o    la
          concentrazione  dei  rischi  compromettano   la   posizione
          finanziaria  delle  imprese  regolamentate,  le   autorita'
          competenti, anche su richiesta  del  coordinatore,  possono
          adottare: 
                a) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Sezioni I,
          II e III del TUB; 
                b) i provvedimenti di cui alla Parte II Titolo IV del
          TUF; 
                c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III,
          e dal Titolo XVI, capi I, II, III e  IV  del  codice  delle
          assicurazioni private. 
              2. Il  comma  1  si  applica  anche  alle  societa'  di
          partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e  i
          provvedimenti  applicabili  sono   quelli   di   competenza
          dell'autorita' di vigilanza individuata ai sensi  dell'art.
          11, comma 2. 
              3. Nei casi di cui al  comma  1,  nei  confronti  delle
          societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in
          un altro Paese  dell'Unione  europea,  appartenenti  ad  un
          conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana
          che  svolge  funzioni   di   coordinatore   puo'   chiedere
          all'autorita'   di   vigilanza    estera    competente    i
          provvedimenti necessari a  rimediare  alla  situazione  nel
          piu' breve tempo possibile. 
              4. Per le specifiche finalita' di questo  articolo,  il
          coordinatore e le altre  autorita'  competenti  interessate
          concludono  specifici  accordi  di  coordinamento.  Per  la
          definizione dei provvedimenti nei confronti delle  societa'
          di  partecipazione  finanziaria  mista,  gli   accordi   di
          coordinamento sono conclusi con  l'autorita'  di  vigilanza
          competente sulla verifica dei requisiti di  onorabilita'  e
          di professionalita'.». 
              - La legge 23 agosto 2004,  n.  243  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n. 222)  concerne  le
          «Norme in materia pensionistica e deleghe  al  Governo  nel
          settore della previdenza pubblica,  per  il  sostegno  alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria».