Art. 352. Coordinamento formale con altre norme di legge 1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: "dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private". 2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private". Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private". 3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private". 4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative" sono sostituite dalle seguenti: "il codice delle assicurazioni private". 5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private". 6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private". 7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576" sono sostituite dalle seguenti: "dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private". 8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Nota all'art. 352: - Si riporta il testo dell'art. 120 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 135 del codice delle assicurazioni private.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto si applica a: a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993; d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'art. 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private»; e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) banca: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del TUB; d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private; f) imprese di investimento: le imprese i cui all'art. 1, comma 1, lettera h), de TUF; g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento, autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea; h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF; i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private; l) norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle assicurazioni private; m) settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese: 1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario di cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliari di cui all'art. 1, paragrafo 23, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (settore bancario); 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); 3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/12/CE (settore servizi di investimento); 4) una societa' di partecipazione finanziaria mista; n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'art. 3; o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; q) impresa madre: l'impresa che controlla un'altra impresa ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti un'influenza dominante su un'altra impresa ai sensi dell'art. 23, comma 2, del TUB e dell'art. 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private; r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti un'influenza dominante ai sensi dell'art. 23, comma 2, del TUB e dell'art. 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private; tutte le imprese figlie di imprese sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in: 1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 2) un legame di controllo come definito dall'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; 3) una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; v) societa' di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che di gruppo; aa) autorita' competenti rilevanti: 1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario; 2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1; 3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro; bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento; cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami; dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti; ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali; ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'art. 2, comma 1.». «Art. 13 (Poteri supplementari e misure di esecuzione) - 1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilita' sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorita' competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono adottare: a) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Sezioni I, II e III del TUB; b) i provvedimenti di cui alla Parte II Titolo IV del TUF; c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private. 2. Il comma 1 si applica anche alle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e i provvedimenti applicabili sono quelli di competenza dell'autorita' di vigilanza individuata ai sensi dell'art. 11, comma 2. 3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore puo' chiedere all'autorita' di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel piu' breve tempo possibile. 4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate concludono specifici accordi di coordinamento. Per la definizione dei provvedimenti nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista, gli accordi di coordinamento sono conclusi con l'autorita' di vigilanza competente sulla verifica dei requisiti di onorabilita' e di professionalita'.». - La legge 23 agosto 2004, n. 243 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n. 222) concerne le «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria».