Art. 353. 
 
Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui  premi  delle
                        assicurazioni private 
 
  1. Dopo l'articolo 1 della legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei
veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le  assicurazioni  obbligatorie
della responsabilita' civile per i danni causati  dalla  circolazione
dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui  premi  nella
misura del dodicivirgolacinque per cento.  Tale  misura  resta  ferma
anche nel caso in cui  con  lo  stesso  contratto  siano  assicurati,
insieme al rischio della responsabilita' civile, anche  altri  rischi
inerenti al veicolo o al  natante  o  ai  danni  causati  dalla  loro
circolazione. 
  2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di
contratti di assicurazione di cui  al  precedente  comma,  rilasciate
all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal  danneggiato  o  loro
aventi causa, anche se risultanti da atto formale  o  aventi  effetto
transattivo e anche se comprensive, oltre  che  dell'in-dennizzo,  di
spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla
polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16. 
  3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per  il  pagamento  dei
risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia  delle  vittime  della
strada,  nonche'  quelli   inerenti   i   rapporti   fra   CONSAP   -
Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici   S.p.a.,   gestione
autonoma del Fondo di  garanzia  delle  vittime  della  strada  e  le
imprese assicuratrici, sono  esenti  da  qualsiasi  tassa  e  imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.". 
  2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
e' inserita  la  voce:  "assicurazioni  assistenza"  ed  e'  prevista
un'aliquota pari al dieci per cento. 
  3. Dopo l'articolo 2 della legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1.
Nel  caso  di  subentro  di  un  assicuratore  in  un   rapporto   di
coassicurazione non e' dovuta nuovamente l'imposta  in  relazione  al
premio ceduto all'assicuratore subentrante.". 
  4. Dopo l'articolo 4 della legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta  sui  contratti  conclusi  da
imprese che operano in  libera  prestazione  di  servizi).  -  1.  Le
imprese che intendono operare  nel  territorio  della  Repubblica  in
libera prestazione  di  servizi  devono  nominare  un  rappresentante
fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista  dalla  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta  sui  premi
relativi ai contratti conclusi. 
  2. Il rappresentante deve avere la residenza nel  territorio  dello
Stato e la  nomina  deve  essere  comunicata  al  competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP. 
  3. Le imprese di cui al comma  1,  che  dispongono  nel  territorio
della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere  da
tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 
  4. Il rappresentante  fiscale  deve  tenere  un  registro,  in  cui
vengono elencati distintamente i contratti  assunti  dall'impresa  in
regime di stabilimento e di liberta' di prestazione  di  servizi  con
l'indicazione per ciascuno di essi delle generalita' del  contraente,
del numero del contratto, della data di decorrenza  e  di  quella  di
scadenza, della natura del  rischio  assicurato,  dell'ammontare  del
premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di  imposta  e
dell'ammontare di questa. Il registro deve essere  tenuto  in  ordine
cronologico con riguardo alla data di incasso  del  premio,  o  della
rata di premio, e i contratti vanno inclusi  nel  registro  entro  il
mese successivo alla predetta data.  Il  rappresentante  deve  tenere
anche una copia di ciascun contratto. 
  5. Il  rappresentante  deve  presentare  ogni  mese  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate di  Roma  la  denuncia  dei  premi
incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a  seconda
dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il
rappresentante corrisponde l'imposta dovuta. 
  6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni  previste
dagli articoli 12, 24 e 28". 
  5. Dopo l'articolo 6 della legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui  contratti  stipulati  in
coassicurazione comunitaria). - 1. L'impresa che assume la  posizione
di coassicuratore delegatario, se stabilita  nel  territori  o  della
Repubblica, e' tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla  presente
legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato  al
contratto stipulato con le modalita' ed alle condizioni previste  per
la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a  recuperare  dagli
altri coassicuratori la quota a loro carico. 
  2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario,
se non e' stabilita nel territorio  della  Repubblica,  e'  tenuta  a
nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta
di cui al comma 1.". 
 
          Nota all'art. 353: 
              - La legge 29 ottobre 1961, n. 1216  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961,  n.  299)  concerne  le
          «Nuove disposizioni tributarie in materia di  assicurazioni
          private e di contratti vitalizi».