Art. 603
Autorizzazione  di spesa per indennizzi al personale italiano esposto
                  a particolari fattori di rischio

  1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e
di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni
militari  all'estero,  nei  poligoni  di  tiro e nei siti in cui sono
stoccati  munizionamenti,  nonche'  al  personale civile italiano nei
teatri  di  conflitto  e  nelle  zone  adiacenti le basi militari sul
territorio  nazionale,  che  abbiano contratto infermita' o patologie
tumorali   connesse  all'esposizione  e  all'utilizzo  di  proiettili
all'uranio   impoverito   e   alla   dispersione   nell'ambiente   di
nanoparticelle  di  minerali  pesanti  prodotte  dalle  esplosioni di
materiale  bellico,  ovvero  al  coniuge,  al  convivente,  ai  figli
superstiti,  ai  genitori  nonche'  ai fratelli conviventi e a carico
qualora  siano  gli  unici superstiti in caso di decesso a seguito di
tali  patologie,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro 10 milioni per
ciascun anno del triennio 2008-2010.
  2.  I  termini  e le modalita' per la corresponsione ai soggetti di
cui  al  comma  1  ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito,
delle  misure  di  sostegno  e tutela previste, sono disciplinati dal
libro VII del regolamento.
  3.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  1, puo' essere
utilizzata,  fino  all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni,
per  l'effettuazione  degli  accertamenti  sanitari  e  di  carattere
ambientale  strumentali  al  riconoscimento della causa di servizio e
all'attribuzione dell'elargizione.
  4.   Il  Ministero  della  difesa,  di  concerto  con  i  Ministeri
dell'interno,  dell'economia e delle finanze e della salute, provvede
al  monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma
2,  che  devono  risultare  nei  limiti  delle  risorse stanziate sul
capitolo  1331  dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per  il  triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di
cui  al  comma  1.  Cio'  ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di
spesa,  dell'adozione  delle conseguenti correzioni per ricondurre la
spesa complessiva entro i predetti limiti.