Art. 688 
 
            Finalita' della documentazione caratteristica 
 
1.  I  documenti  caratteristici  hanno  lo   scopo   di   registrare
tempestivamente  il  giudizio  personale  diretto  e  obiettivo   dei
superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare,
rilevando  le  capacita'  e  attitudini  dimostrate  e  i   risultati
conseguiti. 
2. Non si procede alla redazione  dei  documenti  caratteristici  nei
confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo  d'armata
o corrispondente. 
3. I modelli dei documenti caratteristici sono  conformi  ai  modelli
allegati al regolamento. 
4.  Il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nei   documenti
caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare
interessato avvengono ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e in particolare, degli articoli 11 e 13  dello  stesso
decreto legislativo. 
 
 
          Note all'art. 688: 
          - Il testo degli artt. 11 e 13 del decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196,e' il seguente: 
          «Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei  dati).
          - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
          a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
          b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
          legittimi,  ed   utilizzati   in   altre   operazioni   del
          trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
          c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
          d) pertinenti,  completi  e  non  eccedenti  rispetto  alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati; 
          e) conservati in una forma che  consenta  l'identificazione
          dell'interessato per un periodo di tempo  non  superiore  a
          quello necessario agli scopi per i quali  essi  sono  stati
          raccolti o successivamente trattati. 
          2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
          rilevante in materia di trattamento dei dati personali  non
          possono essere utilizzati.». 
          «Art. 13 (Informativa). - 1.  L'interessato  o  la  persona
          presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
          previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
          a) le finalita' e le modalita'  del  trattamento  cui  sono
          destinati i dati; 
          b) la natura obbligatoria o  facoltativa  del  conferimento
          dei dati; 
          c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
          d) i soggetti o le categorie di soggetti ai  quali  i  dati
          personali possono essere comunicati o che possono venirne a
          conoscenza in qualita'  di  responsabili  o  incaricati,  e
          l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
          e) i diritti di cui all'articolo 7; 
          f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
          del rappresentante nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
          dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il  titolare  ha
          designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
          indicando  il  sito  della  rete  di  comunicazione  o   le
          modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
          agevole l'elenco aggiornato  dei  responsabili.  Quando  e'
          stato  designato   un   responsabile   per   il   riscontro
          all'interessato in caso di esercizio  dei  diritti  di  cui
          all'articolo 7, e' indicato tale responsabile. 
          2. L'informativa di cui  al  comma  1  contiene  anche  gli
          elementi previsti da specifiche disposizioni  del  presente
          codice e puo' non comprendere gli elementi gia'  noti  alla
          persona che fornisce  i  dati  o  la  cui  conoscenza  puo'
          ostacolare in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di  un
          soggetto pubblico, di funzioni  ispettive  o  di  controllo
          svolte per finalita' di  difesa  o  sicurezza  dello  Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
          3. Il Garante puo' individuare  con  proprio  provvedimento
          modalita'  semplificate  per   l'informativa   fornita   in
          particolare  da  servizi   telefonici   di   assistenza   e
          informazione al pubblico. 
          4.  Se  i  dati  personali   non   sono   raccolti   presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle categorie di  dati  trattati,  e'  data  al  medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e' prevista la  loro  comunicazione,  non  oltre  la  prima
          comunicazione. 
          5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
          a) i dati sono trattati in  base  ad  un  obbligo  previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
          b) i dati sono trattati ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un  diritto
          in sede giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano  trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento; 
          c) l'informativa all'interessato  comporta  un  impiego  di
          mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo   eventuali   misure
          appropriate,   dichiari    manifestamente    sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a  giudizio
          del Garante, impossibile.».