Art. 689 
 
                             Competenza 
 
1. I documenti caratteristici  sono  compilati  dall'autorita'  dalla
quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa,
e sono sottoposti  alla  revisione  di  non  piu'  di  due  autorita'
superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. 
2. L'intervento delle autorita' di cui al  comma  1  e'  condizionato
dall'effettiva esistenza del rapporto  di  servizio  lungo  la  linea
ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla
possibilita'  di  esprimere  un  giudizio  obiettivo.  Salvo   quanto
previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni  il
superiore si astiene dal giudizio facendone  menzione  nel  documento
caratteristico. 
3. I documenti caratteristici  del  personale  militare  delle  Forze
armate che presta servizio nell'ambito del  Corpo  della  guardia  di
finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi  dipendono  per
l'impiego, ancorche' appartenenti al citato Corpo. 
4.  Mancando  il  compilatore  o  uno  dei  revisori,   i   documenti
caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorita'
di cui al comma 1.  Mancando  tutte  le  autorita'  giudicatrici,  e'
compilata d'ufficio  la  dichiarazione  di  mancata  redazione  della
documentazione caratteristica, di cui al modello «C», con la relativa
motivazione. 
5. L'autorita' che regge interinalmente un comando o un  ufficio  non
sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione
o revisione dei documenti caratteristici. 
6. L'autorita' superiore che revisiona  il  documento  caratteristico
deve   motivare   l'eventuale   dissenso   dal   giudizio    espresso
dall'autorita' inferiore.