Art. 690 Casi di esclusione della competenza 1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: a) il superiore dichiarato non idoneo alle funzioni del grado; b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione; c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perche' sottoposto a inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero; d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che puo', a giudizio dell'autorita' che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento; e) il militare che rispetto al giudicando e' meno elevato in grado ovvero, a parita' di grado, ha minore anzianita' assoluta o relativa. 2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche a inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore sono adottate sanzioni disciplinari di stato. 3. Per l'Esercito italiano la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, e' un ufficiale in servizio di Stato maggiore. 4. Per i militari alle dipendenze delle autorita' indicate nei commi da 1 a 3, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorita' di cui all'articolo 689, comma 1.