Art. 690 
 
                 Casi di esclusione della competenza 
 
1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: 
a) il superiore dichiarato non idoneo alle funzioni del grado; 
b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del
provvedimento di sospensione; 
c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della  direzione
di un ufficio perche' sottoposto a inchiesta formale ovvero per fatti
che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di  stato,
dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero; 
d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta
formale e  che  puo',  a  giudizio  dell'autorita'  che  ha  ordinato
l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento; 
e) il militare che rispetto al giudicando e' meno  elevato  in  grado
ovvero, a parita' di grado, ha minore anzianita' assoluta o relativa. 
2. La preclusione di cui al  comma  1,  lettera  c),  opera  anche  a
inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a  carico  del
superiore sono adottate sanzioni disciplinari di stato. 
3. Per l'Esercito italiano la preclusione di cui al comma 1,  lettera
e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, e' un  ufficiale
in servizio di Stato maggiore. 
4. Per i militari alle dipendenze delle autorita' indicate nei  commi
da 1 a 3, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici
sono effettuate dalle rimanenti autorita' di  cui  all'articolo  689,
comma 1.