Art. 691 
 
              Compilazione dei documenti caratteristici 
 
1. I documenti caratteristici, tenuto  conto  dei  periodi  di  tempo
stabiliti dall'articolo 692, sono compilati al verificarsi di uno dei
seguenti casi: 
a) cessazione del servizio del giudicando o del compilatore; 
b) fine del servizio del giudicando o del compilatore; 
c) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore; 
d) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il
giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai
fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha  avuto  alle  proprie
dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni  senza  averlo
valutato; 
e) variazione del rapporto di dipendenza con il  primo  revisore  nel
caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'articolo
690, comma 1; 
f) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di
avanzamento; 
g) termine di un corso  di  istruzione  o  di  eventuali  periodi  di
esperimento; 
h) sospensione dall'impiego del giudicando; 
i) compimento del periodo massimo di un anno non documentato; 
l) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi
bandi; 
m)  promozione  al  grado   di   generale   di   corpo   d'armata   o
corrispondente; 
n) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per  il
personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate. 
2. Nei documenti caratteristici e' indicato con precisione il periodo
di tempo a cui e' riferito il giudizio.