Art. 692 Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati 1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, e' espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici: a) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'articolo 1026 del codice, per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni; b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del giudizio finale, per valutare: 1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni e inferiore a centottanta giorni; 2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni; 3) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Comando operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissano modalita' e termini. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2), se il rapporto informativo riguarda un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione puo' essere estesa anche alle qualita' non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale. 3. Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto e il relativo periodo di tempo. 4. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, anche in sede vacante, alle dipendenze della stessa autorita', e' compilato da quest'ultima un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio. 5. Il documento caratteristico completo del foglio di comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, e' tempestivamente notificato all'interessato, che lo firma apponendovi la data.