Art. 693 Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale 1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorita' dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi: a) frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a 60 giorni; b) servizio prestato alle dipendenze di autorita' militari o civili di altri Stati; c) servizio prestato presso autorita' non appartenenti a enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'articolo 689, comma 3; d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorita' militare diversa; e) partecipazione a operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni; f) per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorita' con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale; g) dipendenza in linea tecnica diretta: 1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito italiano; 2) da un ufficiale dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina militare; 3) da un ufficiale delle specialita' del ruolo tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri. 2. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello «D», sono riferiti a tutte le qualita' del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g). 3. Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.