Art. 693 
 
Richiesta  di  elementi  di  informazione  ovvero  di  documentazione
                           internazionale 
 
1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di
informazione   o   la    prevista    documentazione    internazionale
all'autorita' dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi: 
a) frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a 60 giorni; 
b) servizio prestato alle dipendenze di autorita' militari  o  civili
di altri Stati; 
c) servizio prestato presso autorita' non  appartenenti  a  enti  del
Ministero della difesa,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  689,
comma 3; 
d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle  dipendenze
di autorita' militare diversa; 
e) partecipazione a operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di
tempo inferiore a sessanta giorni; 
f) per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei  servizi  di
polizia militare da parte dell'autorita' con la quale  hanno  dirette
relazioni in linea tecnico-funzionale; 
g) dipendenza in linea tecnica diretta: 
1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito italiano; 
2) da un ufficiale dei Corpi del genio  navale,  delle  armi  navali,
sanitario, di commissariato e delle  capitanerie  di  porto,  per  la
Marina militare; 
3) da un ufficiale delle specialita' del ruolo tecnico-logistico  per
l'Arma dei carabinieri. 
2. Gli elementi di informazione, da rendere con la  compilazione  del
modello «D», sono riferiti a tutte le qualita' del giudicando  ovvero
ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g). 
3. Nel redigere il  documento  caratteristico  il  compilatore  tiene
conto della documentazione internazionale ovvero  degli  elementi  di
informazione acquisiti.