Art. 695 
 
             Accesso alla documentazione caratteristica 
 
1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati
personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e  con
le limitazioni previste dal decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196. 
2. Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di  Stato
in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di  controllo,  il
Ministero della difesa e' tenuto  a  rilasciare  copia  di  qualsiasi
documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale. 
3.  Le  autorita'  centrali  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare,  dell'Aeronautica  militare  e  dell'Arma  dei  carabinieri
ovvero i soggetti  specificamente  autorizzati  dal  Ministero  della
difesa  possono  prendere  visione   dei   documenti   caratteristici
unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
 
          Note all'art. 695: 
          -  Il  testo  del  comma  2,  dell'art.  19   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente: 
          «2. La comunicazione da parte di un  soggetto  pubblico  ad
          altri soggetti pubblici e' ammessa quando  e'  prevista  da
          una norma di legge o di regolamento. In  mancanza  di  tale
          norma  la  comunicazione  e'  ammessa  quando  e'  comunque
          necessaria per lo svolgimento di funzioni  istituzionali  e
          puo' essere iniziata  se  e'  decorso  il  termine  di  cui
          all'articolo 39, comma  2,  e  non  e'  stata  adottata  la
          diversa determinazione ivi indicata.».