Art. 695 Accesso alla documentazione caratteristica 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa e' tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale. 3. Le autorita' centrali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Note all'art. 695: - Il testo del comma 2, dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente: «2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.».