Art. 696 Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale 1. Le disposizioni del regolamento si applicano anche in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, salvo quanto di seguito stabilito: a) il rapporto informativo e' compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni; b) la conservazione della documentazione caratteristica e' disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.