Art. 696 
 
   Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale 
 
1. Le disposizioni del regolamento si applicano  anche  in  tempo  di
guerra e di grave  crisi  internazionale,  salvo  quanto  di  seguito
stabilito: 
a) il rapporto informativo e' compilato anche per servizi  di  durata
inferiore a sessanta giorni; 
b)  la   conservazione   della   documentazione   caratteristica   e'
disciplinata  da  disposizioni  particolari  adottate   dagli   Stati
maggiori di  Forza  armata  e  dal  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri.