Art. 697 
 
                              Custodia 
 
1. I documenti caratteristici sono redatti  in  duplice  esemplare  e
custoditi rispettivamente: 
a) un esemplare per gli ufficiali, presso la Direzione  generale  per
il personale  militare;  un  esemplare  per  le  altre  categorie  di
personale, presso il comando del corpo,  salva  diversa  disposizione
della Direzione generale per il personale militare, sentito lo  Stato
maggiore della Forza armata di appartenenza  o  il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri; 
b) un esemplare per gli ufficiali, presso  il  comando  del  corpo  o
autorita' corrispondente; un esemplare  per  le  altre  categorie  di
personale, presso il comando di reparto, salva  diversa  disposizione
della Direzione generale per il personale militare, sentito lo  Stato
maggiore della Forza armata di appartenenza  o  il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri. 
2.  Per  gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano  con  il  titolo  di
«Istituto di stato maggiore interforze», per gli ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e  per  i
nocchieri  di  porto  della  Marina  militare  e'  redatto  un  terzo
esemplare,  custodito,  rispettivamente,  presso  lo  Stato  maggiore
dell'Esercito italiano, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 
3. Per il  personale  appartenente  ai  ruoli  degli  ufficiali,  dei
marescialli, dei sergenti e  dei  volontari  in  servizio  permanente
della Marina militare e' redatto un  terzo  esemplare  dei  documenti
caratteristici,  su  supporto  informatico,  custodito  dalla  Marina
militare. 
4. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati  e
custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in
materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.