Art. 697 Custodia 1. I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente: a) un esemplare per gli ufficiali, presso la Direzione generale per il personale militare; un esemplare per le altre categorie di personale, presso il comando del corpo, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri; b) un esemplare per gli ufficiali, presso il comando del corpo o autorita' corrispondente; un esemplare per le altre categorie di personale, presso il comando di reparto, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Per gli ufficiali dell'Esercito italiano con il titolo di «Istituto di stato maggiore interforze», per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina militare e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente della Marina militare e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare. 4. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.