Art. 134. 
 
  Negli impianti di laminazione in cui  si  ha  uscita  violenta  del
materiale in lavorazione, quali i  laminatoi  siderurgici  e  simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa
i lavoratori. 
  Quando per esigenze tecnologiche o per  particolari  condizioni  di
impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta,
dovranno essere adottate altre idonee misure  per  la  sicurezza  del
lavoro.