Art. 216. Gli arganisti o altri incaricati dalla direzione devono giornalmente controllare gli apparecchi e le installazioni che servono alla estrazione ed alla circolazione del personale nei piani inclinati e nei pozzi. Una verifica dettagliata degli apparecchi predetti deve essere fatta almeno ogni quindici giorni da personale specificamente designato che e' tenuto a farne rapporto alla direzione. Gli apparecchi automatici debbono essere revisionati almeno ogni sei mesi da un tecnico specializzato che e tenuto a farne rapporto alla direzione.