Art. 216. 
 
  Gli  arganisti  o   altri   incaricati   dalla   direzione   devono
giornalmente  controllare  gli  apparecchi  e  le  installazioni  che
servono alla estrazione ed alla circolazione del personale nei  piani
inclinati e nei pozzi. 
  Una verifica dettagliata  degli  apparecchi  predetti  deve  essere
fatta  almeno  ogni  quindici  giorni  da  personale   specificamente
designato che e' tenuto a farne rapporto alla direzione. 
  Gli apparecchi automatici debbono essere  revisionati  almeno  ogni
sei mesi da un tecnico specializzato che e tenuto  a  farne  rapporto
alla direzione.