Art. 520. 
                          Supplenze annuali 
 
  1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
dicembre, e che rimangano  prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno
scolastico,  qualora  non  sia  possibile  provvedere   mediante   il
personale docente di ruolo delle  dotazioni  organiche  aggiuntive  o
mediante   l'utilizzazione   di   personale   in   soprannumero,   il
provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali,
in  attesa  dell'espletamento   delle   procedure   concorsuali   per
l'assunzione di personale docente di ruolo,  e  sempreche'  ai  posti
medesimi non sia stato gia' assegnato, a qualsiasi titolo,  personale
di ruolo. Sono altresi' conferite supplenze annuali per la  copertura
dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le
nomine del personale non di ruolo fornito del  prescritto  titolo  di
specializzazione. A tal  fine  sono  compilate  apposite  graduatorie
provinciali. 
  2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono  essere
coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo. 
  3. In deroga al divieto di cui  al  comma  2,  nelle  scuole  della
provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti,  e'
consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per
cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento  delle
attivita' previste nel comma 7 dell'articolo 455. 
  4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti  con
l'ordinanza  del  Ministro  della   pubblica   istruzione,   di   cui
all'articolo 522. 
  5. Le operazioni di  conferimento  delle  supplenze  annuali  nella
scuola media e negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore sono precedute dal  raggruppamento  di  tutte  le  frazioni
d'orario. Le cattedre o posti orario  cosi'  formati  debbono  essere
assegnati ad un unico docente. 
  6.  Il  provveditore  agli   studi   cura   la   compilazione,   la
pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi  delle  cattedre,
dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di
insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i
posti e le  ore  di  insegnamento  tecnico-pratico  e  di  educazione
fisica. 
  7. Ogni capo di istituto da' al provveditore agli  studi  immediata
notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle  cattedre,
dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle
ore di insegnamento della religione cattolica.