Art. 521. 
                        Supplenze temporanee 
 
  1. Alla copertura dei posti di insegnamento che  non  concorrono  a
costituire  cattedre  o  posti  orario  si   provvede   mediante   il
conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita'
didattiche. 
  2. Le supplenze temporanee sono  conferite  dal  provveditore  agli
studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita' non superiori
a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo  di  istituto
sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre
che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in  tempo  utile,
ai provveditori  agli  studi,  ai  fini  degli  accorpamenti  per  la
costituzione dei  posti-orario  e  dopo  aver  effettuato  a  livello
provinciale  tutti  gli  accorpamenti  necessari  e  possibili.  Sono
altresi'  conferite  dal  provveditore  agli   studi   le   supplenze
temporanee  su  posti  di  insegnamento  nella  scuola   materna   ed
elementare  non  conferibili   per   supplenza   annuale   ai   sensi
dell'articolo 520. 
  3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto,  con  il  rispetto
delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte  le  supplenze
temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1. 
  4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti  con
l'ordinanza  del  Ministro  della   pubblica   istruzione,   di   cui
all'articolo 522. 
  5.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'   consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle  esigenze
di  servizio.  La  retribuzione  spetta  limitatamente  alla   durata
effettiva delle supplenze medesime.