Art. 523. Valutazione dei servizi 1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico. 3. Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in universita' straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso universita', istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare. 4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento e' valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico.
Nota all'art. 523: - Per la legge n. 49/1997 si veda la nota all'art. 488.