(Codice della navigazione-art. 930)
                              Art. 930. 
(Cedibilita',  sequestrabilita'  e  pignorabilita'  dei  crediti  del
                   lavoratore verso l'esercente). 
 
  Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o
pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente  per
alimenti dovuti per legge o per debiti  certi  liquidi  ed  esigibili
verso l'esercente, dipendenti dal servizio. 
 
  Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del  lavoratore,  o
per spese di  cura,  non  possono  essere  cedute,  sequestrate,  ne'
pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.