Art. 930.
(Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti del
lavoratore verso l'esercente).
Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o
pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per
alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili
verso l'esercente, dipendenti dal servizio.
Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o
per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne'
pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.