(Codice della navigazione-art. 931)
                              Art. 931. 
  (Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti). 
 
  Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile  e  delle
leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non
possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo: 
  1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi  di
bordo; 
  2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al  personale  di
volo, destinati all'esercizio della professione.