Art. 931. (Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti). Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione.