(Codice della navigazione-art. 932)
                              Art. 932. 
(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto  in
             caso di perdita presunta dell'aeromobile). 
 
  I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri
aventi diritto, nel caso  in  cui  l'aeromobile  si  presume  perito,
possono  essere  fatti  valere   soltanto   dopo   la   cancellazione
dell'aeromobile dal registro di iscrizione.