Art. 935.
(Obbligo dell'assicurazione).
L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo,
secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalle norme corporative,
il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al
servizio di volo.
L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilita' per
infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge
sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni
delle leggi speciali.