(Codice della navigazione-art. 935)
                              Art. 935. 
                    (Obbligo dell'assicurazione). 
 
  L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro  i  rischi  di  volo,
secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalle norme  corporative,
il personale navigante abitualmente  od  occasionalmente  addetto  al
servizio di volo. 
 
  L'assicurazione  esonera  l'esercente  dalla  responsabilita'   per
infortuni di  volo  del  personale  nei  casi  previsti  dalla  legge
sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. 
 
  Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni
delle leggi speciali.