(Codice della navigazione-art. 936)
                              Art. 936. 
                     (Diritti del beneficiario). 
 
  Il coniuge e i figli dell'assicurato sono  beneficiari  di  diritto
dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte
dell'assicurato. 
 
  Tuttavia,   all'atto   della   stipulazione   della    polizza    o
successivamente, l'assicurato puo' designare un beneficiario  per  un
terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e  figli,  e  per
una meta', se ha soltanto il coniuge. 
 
  In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli,
i diritti del beneficiario designato  in  polizza  si  riducono  alle
quote indicate nel precedente comma. 
 
  La ripartizione fra il  coniuge  e  i  figli  della  indennita'  di
assicurazione loro riservata e' fatta in patti uguali.