Art. 936.
(Diritti del beneficiario).
Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto
dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte
dell'assicurato.
Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o
successivamente, l'assicurato puo' designare un beneficiario per un
terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per
una meta', se ha soltanto il coniuge.
In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli,
i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle
quote indicate nel precedente comma.
La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita' di
assicurazione loro riservata e' fatta in patti uguali.