(Codice della navigazione-art. 938)
                              Art. 938. 
                    (Derogabilita' delle norme). 
 
  Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo  comma,  917;
924 a 932; 935, 936 non  possono  essere  derogate  ne'  dalle  norme
corporative ne' dai contratti individuali di lavoro. 
 
  Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma;  911  a  916;
918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme  corporative;  non
possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non  a
favore del lavoratore.