Art. 938.
(Derogabilita' delle norme).
Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917;
924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate ne' dalle norme
corporative ne' dai contratti individuali di lavoro.
Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916;
918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non
possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a
favore del lavoratore.