(CODICE CIVILE-art. 861)
                              Art. 861. 
 
                 (Opere di competenza dei privati). 
 
  I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono
obbligati a eseguire, in conformita' del piano generale di bonifica e
delle connesse direttive  di  trasformazione  agraria,  le  opere  di
competenza privata che  siano  d'interesse  comune  a  piu'  fondi  o
d'interesse particolare a taluno di essi.