(CODICE CIVILE-art. 863)
                              Art. 863. 
 
               (Consorzi di miglioramento fondiario). 
 
  Nelle forme stabilite per i consorzi  di  bonifica  possono  essere
costituiti  anche  consorzi  per  l'esecuzione,  la  manutenzione   e
l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a piu' fondi e
indipendenti da un piano generale di bonifica. 
 
  Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere  il
carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la  loro  vasta
estensione territoriale o per la particolare  importanza  delle  loro
funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono  riconosciuti
d'interesse    nazionale     con     provvedimento     dell'autorita'
amministrativa.