(CODICE CIVILE-art. 865)
                              Art. 865. 
 
          (Espropriazione per inosservanza degli obblighi). 
 
  Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta
tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, puo'  farsi
luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente  al
proprietario inadempiente,  osservate  le  disposizioni  della  legge
speciale. 
 
  L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo  ne  fa
richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si  obblighi
ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.