Art. 699 
 
 Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici 
 
1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali  fino
al grado di capitano o  corrispondente  non  interviene  piu'  di  un
ufficiale con  grado  pari  o  superiore  a  generale  di  brigata  o
corrispondente o autorita'  civile  con  qualifica  di  dirigente  di
unita' organizzativa corrispondente.  Non  si  procede  alla  seconda
revisione  se  l'autorita'  competente  riveste  grado  superiore   a
generale di brigata o corrispondente  o  qualifica  di  dirigente  di
unita' organizzativa corrispondente. 
2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i
gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non
interviene piu' di un ufficiale con il grado  di  generale  di  corpo
d'armata o corrispondente o di un'autorita' civile con  qualifica  di
dirigente generale o con incarico corrispondente. 
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di  stato  maggiore
di Forza armata e il Segretario generale  della  difesa  intervengono
nella  revisione  dei  documenti  caratteristici  esclusivamente  nei
riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a  colonnello,  o
corrispondente,   che   svolgono    incarichi    validi    ai    fini
dell'avanzamento e  degli  ufficiali  titolari  di  un  incarico  non
inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi
Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa. 
4. Il Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri  non  interviene
nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino  al
grado di colonnello. Tale disposizione non si applica  nei  confronti
degli ufficiali con il grado di colonnello che  esercitano  incarichi
validi ai fini dell'avanzamento e  degli  ufficiali  titolari  di  un
incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso
il Comando generale. 
5. Non si procede alla revisione dei documenti  caratteristici  degli
ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici  centrali  del
Ministero della difesa, nei casi in  cui  il  compilatore  ovvero  il
primo revisore e' il Capo di Gabinetto o di altro ufficio di  diretta
collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale. 
6. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei
marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui  il
giudicando dipende per  l'impiego  e  sottoposti  alla  revisione  di
almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. 
7. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei
sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in  servizio  permanente,
degli appuntati e dei carabinieri sono compilati dal superiore da cui
il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti  alla  revisione  di
almeno e non piu' di  un  ufficiale,  posto  lungo  la  stessa  linea
ordinativa. 
8. Per il personale di cui ai commi 6 e 7, non si procede a revisione
nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e'  il  comandante
di corpo o  un  ufficiale  che  riveste  grado  pari  o  superiore  a
colonnello, o corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica  di
dirigente. Per il personale dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  ai
commi 6 e 7, non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il
compilatore o il primo revisore e' il comandante di reparto  ai  fini
disciplinari. 
9. Per i volontari in ferma e rafferma si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 7 e 8, compatibilmente con la  diversa  posizione  di
stato. 
10.  Il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  su  proposta  del
Segretario generale della difesa o dei  Capi  di  stato  maggiore  di
Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,  al
fine di evitare nei riguardi del  personale  militare  disparita'  di
trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero  a  specifiche
condizioni di impiego, puo' individuare, con  propria  determinazione
motivata, le posizioni organiche per i cui titolari,  ai  fini  della
revisione   della   documentazione   caratteristica,   non    trovano
applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi  dall'1  al
9.