Art. 135. 
 
  Gli organi lavoratori degli apritoi,  dei  battitoi,  delle  carde,
delle sfilacciatrici,  delle  pettinatrici  e  delle  altre  macchine
pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie
tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi  a  denti  o  con
guarnizioni a punta e coppie  di  cilindri,  devono  essere  protetti
mediante  custodie  conformate  e  disposte  in   modo   da   rendere
impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre  parti  del
corpo dei lavoratori. 
  Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso  involucro
esterno fisso  della  macchina,  devono,  salvo  quanto  e'  disposto
nell'articolo seguente, essere fissate mediante viti, bulloni o altro
idoneo mezzo.