Art. 136. 
 
  Le  custodie  degli  organi  lavoratori  delle  macchine   indicate
all'articolo precedente e le loro  parti,  che,  durante  il  lavoro,
richiedono di essere aperte o spostate, devono essere  provviste  del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. 
  Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle
aperture di visita, di  pulitura  e  di  estrazione  dei  rifiuti  di
lavorazione, qualora gli organi  lavoratori  interni  possano  essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.