Art. 217. Le funi metalliche non devono essere sottoposte a carico statico superiore ad 1/6 della loro resistenza alla rottura nel trasporto di materiali e ad 1/8 nel trasporto di persone o nei trasporti misti. Le funi tessili non devono essere sottoposte a carico superiore ad 1/4 e ad 1/6 della loro resistenza alla rottura nei casi rispettivamente previsti dal primo comma.