Art. 217. 
 
  Le funi metalliche non devono essere sottoposte  a  carico  statico
superiore ad 1/6 della loro resistenza alla rottura nel trasporto  di
materiali e ad 1/8 nel trasporto di persone o nei trasporti misti. 
  Le funi tessili non devono essere sottoposte a carico superiore  ad
1/4  e  ad  1/6  della  loro  resistenza  alla   rottura   nei   casi
rispettivamente previsti dal primo comma.