Art. 218. 
 
  Deve essere tenuto un registro per le funi impiegate nel  trasporto
del personale. 
  Nel registro sono elencati, per ogni fune,  le  caratteristiche  di
fabbricazione, le condizioni di impiego, i  risultati  dei  controlli
periodici  e  delle   prove   eseguite   ed   ogni   altro   elemento
caratteristico della fune richiesto dall'Ingegnere capo.